LIVORNO : E DOPO IL DANNO ( ARBITRO NASCA ) ECCO LA BEFFA , IL GIOCATORE FERRARI DEL LANCIANO SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE PER SIMULAZIONE . SPINELLI USI TUTTO IL SUO POTERE E FACCIA SALTARE IL BANCO!!!
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 maggio 2016, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 24 MAGGIO 2016
Il Presidente
Andrea Abodi
" " " N. 51
1) SERIE B ConTe.it
Gara Soc. LIVORNO – Soc. VIRTUS LANCIANO del 20 maggio 2016
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.33
del 21 maggio 2016) circa la condotta tenuta al 22° del secondo tempo dal calciatore Nicola
Ferrari (Soc. Virtus Lanciano);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-nero, in
virtù di un lancio di un compagno di squadra, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo
contrastato nell’azione dal portiere amaranto, che gli si opponeva frontalmente. Nel superare
l’antagonista il Ferrari cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento
del calciatore Ricci.
113/402
COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 24 maggio 2016
Le immagini televisive dimostrano, chiaramente, che la caduta del calciatore frentano,
determinante nell’indurre l’Arbitro alla concessione del rigore ed al consequenziale
provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Ricci, non viene causata dall’azione del
calciatore livornese, pertanto è ravvisabile quella “evidente simulazione” prerogativa della
“condotta gravemente antisportiva” sanzionabile ex art. 19 n. 4 lettera a) CGS.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Nicola Ferrari (Soc. Virtus Lanciano), in relazione alla
segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di due giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia
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113/403
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